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Azzardo e Nuove Dipendenze
 
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 Statuto 
Associazione

Associazione "AND - Azzardo e Nuove Dipendenze"

STATUTO

Costituzione - Denominazione - Sede

Art. 1. E' costituita con sede legale in Gallarate (Va) presso lo Studio Legale Associato De Micco & Ferrari, Via Leonardo da Vinci n. 7, l'Associazione denominata "AND - Azzardo e Nuove Dipendenze", Ente Non Commerciale di Tipo Associativo ai fini e per gli effetti dell'art.5 del D.Lgs 4 Dicembre 1997 n° 460 e nel rispetto degli artt.36 e seguenti del Codice Civile.

L'Associazione "AND - Azzardo e Nuove Dipendenze", più avanti chiamata per brevità Associazione, è apartitica e non ha scopo di lucro. Può svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria consentita e utile per il raggiungimento dei propri scopi.

L'Associazione potrà variare la propria sede legale senza dover modificare il presente statuto.

Durata

Art. 2. La durata dell'Associazione è illimitata e connessa al perpetuarsi dello scopo sociale.

Autonomia

Art. 3. L'Associazione è autonoma nell'organizzazione delle proprie attività.

Finalità e attività

Art. 4. L'Associazione in particolare persegue finalità di solidarietà e promozione sociale nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, sensibilizzazione, istruzione, formazione, tutela dei diritti civili e ricerca scientifica.

Art. 5. Nell'ambito di uno o più settori sopra indicati l'attività principale dell'Associazione consiste nella realizzazione di qualsiasi tipo di intervento al fine di:

Promuovere lo studio dei fenomeni di dipendenza e le terapie relative (nelle varie componenti psicologiche-familiari-socio-sanitarie-legali-educative);

Favorire forme partecipative di sviluppo delle reti sociali, a partire da quelle più vicine ai soggetti coinvolti (famiglia, ambito lavorativo, ecc.).

Stimolare una cultura della prevenzione dei comportamenti di dipendenza patologica e promozione del benessere;

Promuovere il superamento di pregiudizi ed atteggiamenti di esclusione sociale nella popolazione;

Contribuire all'affermazione del diritto alla salute e delle azioni conseguenti per la sua tutela, con una visone olistica della persona (continuità e globalità), badando all'equilibrio tra salute del singolo e collettività;

Contribuire all'affermazione dei principi di solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività, anche attraverso la costituzione di gruppi di pressione;

Stimolare, anche attraverso l'esperienza gestionale, la crescita culturale dei singoli e della collettività;

Favorire lo sviluppo di un sistema di intervento integrato psico-socio-sanitario-legale-educativo.

Aiutare, mediante counselling e sostegno psico-socio-sanitario-legale-educativo, le persone con problemi di dipendenza ed i loro familiari.

L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività che vengono elencate a titolo esemplificativo:

Promuovendo ed organizzando corsi di formazione, informazione, seminari, convegni, iniziative di sensibilizzazione, ecc...per i propri associati, per gli operatori e per la cittadinanza;

Promuovendo progetti di studio e ricerca sui fenomeni di dipendenza;

Promuovendo progetto per lo sviluppo della rete sociale;

Predisponendo iniziative di prevenzione;

Stimolando e coinvolgendo le istituzioni pubbliche e private mediante la presentazione di progetti finanziabili in linea con le finalità statutarie;

Prestando assistenza alle persone affette da dipendenza nonché ai loro familiari, ad esempio mediante gruppi di auto-aiuto, counselling psicologico-familiare-socio-sanitario-legale-educativo individuale o di gruppo;

Reperendo personale qualificato ai fini dell'assistenza e delle altre attività attuate;

Costituendo all'occorrenza distaccamenti/sezioni/sedi secondarie;

Curando l'edizione di stampe periodiche e non;

Curando un sito web dedicato;

Effettuando attività di vendita occasionali svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini  istituzionali dell'associazione;

Svolgendo attività commerciali marginali, secondo le prescrizioni di legge vigenti, nonché effettuando ogni altro tipo di servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente paragrafo.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

L'Associazione potrà inoltre aderire ad altri Organismi, nonché collaborare con Enti Pubblici e Privati per il conseguimento delle finalità statutarie.

Soci

Art. 6. Possono aderire all'Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18esimo anno di età e che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero. Il numero dei soci effettivi è illimitato.

La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento da parte del Consiglio della domanda di iscrizione all'associazione.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi: l'aspirante socio ha poi 30 giorni di tempo per ricorrere in assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

L'Associazione garantisce una disciplina uniforme dei rapporti associativi escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'Assemblea.

Art. 7. I soci di dividono nelle seguenti categorie: a)  Fondatori;  b)  Ordinari; c)  Onorari.

Soci Fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo; hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, ed è soggetta solo al pagamento della quota annuale.

Soci Ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione hanno chiesto ed ottenuto la qualifica di socio dal comitato direttivo, hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. Operano per il raggiungimento delle finalità dell'associazione, secondo le proprie capacità personali. La loro qualità di soci ordinari è  subordinata al pagamento delle quote associative.

Soci Onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del C.D. I Soci Onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Diritti e doveri degli aderenti

Art. 8. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare alle assemblee, di votare direttamente per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere dall'appartenenza all'Associazione, con preavviso scritto da inviare al coordinatore del Comitato direttivo di sezione. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Art. 9. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali Regolamenti, di versare le quote sociali nei tempi e nei modi stabiliti e di garantire le prestazioni concordate dall'Assemblea. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Le attività e le prestazioni svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte a titolo di volontariato e prevalentemente gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo sulla base di criteri e modalità dallo stesso deliberati.

L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Perdita della qualifica di socio

Art. 10. La qualifica di socio si perde per: morte; dimissioni; morosità nel pagamento delle quote associative; dietro presentazione di dimissioni scritte; per esclusione.

I provvedimenti concernenti la perdita di qualifica di socio vengono deliberati dal C.D.

Art. 11. Perdita della qualità di socio per esclusione: il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 9 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

L'esclusione deve essere comunicata a mezzo lettera al socio, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea, nei seguenti casi: indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; inattività prolungata.

Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso può fare ricorso al Collegio dei Probiviri il quale delibererà in merito, nella sua prima seduta.

Quota associativa

Art. 12. L'assemblea ordinaria determina per ogni anno, su proposta del Consiglio Direttivo,  le quote associative dovute dai soci. E' facoltà degli stessi  effettuare versamenti ulteriori rispetto  a quelli minimi richiesti

I versamenti delle quote e i contributi associativi sono considerati a fondo perduto e quindi  sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Organi sociali

Art. 13. Sono organi dell'Associazione: a)  l'Assemblea dei Soci; b)  il Consiglio Direttivo; c)  il Collegio dei Revisori dei Conti; d)  il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono elettive, secondo il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, II comma del Codice Civile.

Art. 14. I componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Assemblea

Art. 15. L'assemblea è organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci. E' presieduta di norma dal Presidente che la convoca almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio (30/4 dell'anno successivo), ogni qualvolta lo ritenga necessario il consiglio direttivo, quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, eventualmente da tenersi anche nello stesso giorno.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota. Ogni socio ha diritto ad un voto ai sensi dell'art. 2352, 2° comma C.C. La convocazione dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria avviene mediante avviso scritto via e-mail a tutti gli associati, anche se sospesi o in attesa di giudizio sul ricorso all'Assemblea, almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza (per soci sprovvisti di e-mail, si prevede l'invio di lettera non raccomandata); avviso apposto sul sito Internet dell'associazione (laddove attivato) almeno 20 giorni prima. Gli avvisi di convocazione devono contenere il giorno, l'ora e la sede della riunione oltre all'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Le votazioni sono espresse con voto palese (alzata di mano), tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone, l'elezione delle cariche sociali, o quando l'assemblea lo ritenga opportuno in cui si procede mediante voto a scrutinio segreto su scheda. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Non è consentita l'espressione del voto per delega o per corrispondenza.

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Di ogni Assemblea verrà redatto il relativo verbale. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente o nella sede dell'associazione. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

Art. 16. L'assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; Mentre  in seconda convocazione è valida la deliberazione presa  qualunque sia il numero degli intervenuti

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: determinare la quota associativa annua e il termine ultimo per il loro versamento; discutere ed approvare il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo annuale predisposti dal Direttivo; definire il programma generale annuale di attività; proporre iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi; determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo; eleggere i membri del Consiglio Direttivo; nominare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti; nominare i componenti del Collegio dei Probiviri; discutere ed approvare le proposte di regolamento predisposte dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione; esaminare i ricorsi sulle mancate ammissioni di nuovi soci; decidere sulla decadenza dei soci ai sensi degli artt. 10 e 11 del presente statuto; decidere sui ricorsi presentati dai soci esclusi dopo aver acquisito il parere del Collegio dei Probiviri; ratificare le esclusioni dei soci; deliberare sulle responsabilità degli amministratori; discutere e deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 17. L'assemblea  straordinaria

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Consiglio Direttivo

Art. 18. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, di conseguenza pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo ha un numero di componenti da 3 a 9, nominati dall'Assemblea; dura in carica  3 esercizi ed i suoi componenti sono rinnovabili.

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione è fatta a mezzo e-mail almeno 10 giorni prima della riunione. Le deliberazioni sono valide quando interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo (C.D.) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; elegge nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente e li revoca per fondati motivi; nomina il Tesoriere e il Segretario; propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali; predispone all'Assemblea il programma annuale di attività; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea; redige annualmente la relazione, il rendiconto economico  e finanziario dell'esercizio trascorso (da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche), nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea; conferisce procure generali e speciali; assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni; riceve le domande di adesione di nuovi soci che accoglie o rigetta; ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente; delibera i provvedimenti di perdita di qualifica di socio, di cui all'art. 10; delibera i provvedimenti di esclusione, di cui all'art. 11, da sottoporre a ratifica assembleare.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più amministratori, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente

Art. 20. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Presidente è coadiuvato dal Vicepresidente che lo sostituisce in caso di impedimento, assenza o revoca. Il Presidente rimane in carica per la durata di  3 esercizi ed è rieleggibile, con le stesse modalità previste per il Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere

Art. 21. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Visti i compiti affidati, al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso  e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo. 

Il Segretario

Art. 22. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. E' altresì responsabile del trattamento dei dati personali di cui alla Legge 675/96.

Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 23. Il collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativo-finanziario. Esso è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione. Il collegio rimane in carica  3  esercizi ed è rieleggibile.

Il Collegio dei Revisori, almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.

Collegio dei Probiviri

Art. 24. Il collegio dei Probiviri costituisce l'organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi, nonché quello di amichevole compositore nel caso di liti all'interno dell'Associazione.

I Probiviri sono nominati dall'Assemblea in un numero di tre, durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili per non più di 2 mandati consecutivi. La carica di Proboviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o di Revisore dei Conti. I compiti del Collegio dei Probiviri sono: decisione, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, per controversie interne all'Associazione; il loro lodo arbitrale è inappellabile; parere obbligatorio, ma non vincolante, sull'esclusione dei soci che sono stati deferiti dal CD nei casi previsti dall'art. 11.

Patrimonio - Esercizio sociale - Bilancio

Art. 25. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, unitamente alla relazione scritta del Collegio dei Revisori presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione morale; il Bilancio o il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Entrate e Patrimonio sociale

Art. 26. Per la realizzazione  degli scopi istituzionali l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

quote associative e contributi dei simpatizzanti; contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; donazioni e lasciti testamentari; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi della cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento; entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali; ogni altra entrata compatibile con l'associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 27. Il patrimonio sociale potrà essere costituito da: beni immobili e mobili;

azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati; donazioni, lasciti o successioni; altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 28. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Scioglimento dell'Associazione

Art. 29. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 15 del presente Statuto. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso avvenga, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad  altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo  di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Art. 30. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia nonché alle norme del Codice Civile.

Gallarate, 09.07.2003


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