Associazione "AND - Azzardo e Nuove Dipendenze"
STATUTO
Costituzione - Denominazione - Sede
Art. 1. E' costituita con sede legale in Gallarate (Va) presso lo Studio Legale
Associato De Micco & Ferrari, Via Leonardo da Vinci n. 7, l'Associazione
denominata "AND - Azzardo e Nuove Dipendenze", Ente Non Commerciale di Tipo
Associativo ai fini e per gli effetti dell'art.5 del D.Lgs 4 Dicembre 1997 n°
460 e nel rispetto degli artt.36 e seguenti del Codice Civile.
L'Associazione "AND - Azzardo e Nuove Dipendenze", più avanti chiamata per
brevità Associazione, è apartitica e non ha scopo di lucro. Può svolgere ogni
attività patrimoniale, economica e finanziaria consentita e utile per il
raggiungimento dei propri scopi.
L'Associazione potrà variare la propria sede legale senza dover modificare il
presente statuto.
Durata
Art. 2. La durata dell'Associazione è illimitata e connessa al perpetuarsi dello
scopo sociale.
Autonomia
Art. 3. L'Associazione è autonoma nell'organizzazione delle proprie attività.
Finalità e
attività
Art. 4. L'Associazione in particolare persegue finalità di solidarietà e
promozione sociale nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria,
sensibilizzazione, istruzione, formazione, tutela dei diritti civili e ricerca
scientifica.
Art. 5. Nell'ambito di uno o più settori sopra indicati l'attività principale
dell'Associazione consiste nella realizzazione di qualsiasi tipo di intervento
al fine di:
Promuovere lo studio dei fenomeni di dipendenza e le terapie relative (nelle
varie componenti psicologiche-familiari-socio-sanitarie-legali-educative);
Favorire forme partecipative di sviluppo delle reti sociali, a partire da quelle
più vicine ai soggetti coinvolti (famiglia, ambito lavorativo, ecc.).
Stimolare una cultura della prevenzione dei comportamenti di dipendenza
patologica e promozione del benessere;
Promuovere il superamento di pregiudizi ed atteggiamenti di esclusione sociale
nella popolazione;
Contribuire all'affermazione del diritto alla salute e delle azioni conseguenti
per la sua tutela, con una visone olistica della persona (continuità e
globalità), badando all'equilibrio tra salute del singolo e collettività;
Contribuire all'affermazione dei principi di solidarietà popolare nei progetti
di sviluppo civile e sociale della collettività, anche attraverso la
costituzione di gruppi di pressione;
Stimolare, anche attraverso l'esperienza gestionale, la crescita culturale dei
singoli e della collettività;
Favorire lo sviluppo di un sistema di intervento integrato
psico-socio-sanitario-legale-educativo.
Aiutare, mediante counselling e sostegno psico-socio-sanitario-legale-educativo,
le persone con problemi di dipendenza ed i loro familiari.
L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività che vengono
elencate a titolo esemplificativo:
Promuovendo ed organizzando corsi di formazione, informazione, seminari,
convegni, iniziative di sensibilizzazione, ecc...per i propri associati, per gli
operatori e per la cittadinanza;
Promuovendo progetti di studio e ricerca sui fenomeni di dipendenza;
Promuovendo progetto per lo sviluppo della rete sociale;
Predisponendo iniziative di prevenzione;
Stimolando e coinvolgendo le istituzioni pubbliche e private mediante la
presentazione di progetti finanziabili in linea con le finalità statutarie;
Prestando assistenza alle persone affette da dipendenza nonché ai loro
familiari, ad esempio mediante gruppi di auto-aiuto, counselling
psicologico-familiare-socio-sanitario-legale-educativo individuale o di gruppo;
Reperendo personale qualificato ai fini dell'assistenza e delle altre attività
attuate;
Costituendo all'occorrenza distaccamenti/sezioni/sedi secondarie;
Curando l'edizione di stampe periodiche e non;
Curando un sito web dedicato;
Effettuando attività di vendita occasionali svolte nel corso di celebrazioni o
ricorrenze in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i
fini istituzionali dell'associazione;
Svolgendo attività commerciali marginali, secondo le prescrizioni di legge
vigenti, nonché effettuando ogni altro tipo di servizio idoneo al raggiungimento
degli scopi di cui al precedente paragrafo.
Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.
Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari
opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della
persona.
L'Associazione potrà inoltre aderire ad altri Organismi, nonché collaborare con
Enti Pubblici e Privati per il conseguimento delle finalità statutarie.
Soci
Art. 6. Possono aderire all'Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il
18esimo anno di età e che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la
loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo
libero. Il numero dei soci effettivi è illimitato.
La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento da parte del Consiglio
della domanda di iscrizione all'associazione.
L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda
scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete
generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali
raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità
dell'Associazione previo assenso scritto del socio.
Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto
all'interessato specificandone i motivi: l'aspirante socio ha poi 30 giorni di
tempo per ricorrere in assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso
della sua prima riunione.
All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di
autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed
approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello
Statuto e dei regolamenti emanati.
L'Associazione garantisce una disciplina uniforme dei rapporti associativi
escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita
associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento
della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'Assemblea.
Art. 7. I soci di dividono nelle seguenti categorie: a) Fondatori; b)
Ordinari; c) Onorari.
Soci Fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo
l'atto costitutivo; hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali,
la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, ed è soggetta solo al
pagamento della quota annuale.
Soci Ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione hanno
chiesto ed ottenuto la qualifica di socio dal comitato direttivo, hanno diritto
di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. Operano per il raggiungimento
delle finalità dell'associazione, secondo le proprie capacità personali. La loro
qualità di soci ordinari è subordinata al pagamento delle quote associative.
Soci Onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare
riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del C.D. I
Soci Onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di
tutti i diritti degli altri tipi di soci.
Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le
persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei
termini stabiliti. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e
passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di
volta in volta intraprese dall'Associazione.
Diritti e
doveri degli aderenti
Art. 8. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed
iniziative dell'Associazione, di partecipare alle assemblee, di votare
direttamente per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, di essere
eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.
Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere dall'appartenenza all'Associazione,
con preavviso scritto da inviare al coordinatore del Comitato direttivo di
sezione. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel
corso del quale è stato esercitato.
Art. 9. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello
Statuto e degli eventuali Regolamenti, di versare le quote sociali nei tempi e
nei modi stabiliti e di garantire le prestazioni concordate dall'Assemblea. Il
comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno
dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con
correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del
presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.
Le attività e le prestazioni svolte dai soci a favore dell'associazione e per il
raggiungimento dei fini sociali sono svolte a titolo di volontariato e
prevalentemente gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente
sostenute e documentate per l'attività prestata, preventivamente autorizzate dal
Consiglio Direttivo sulla base di criteri e modalità dallo stesso deliberati.
L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai
propri associati.
Perdita della qualifica di socio
Art. 10. La qualifica di socio si perde per: morte; dimissioni; morosità nel
pagamento delle quote associative; dietro presentazione di dimissioni scritte;
per esclusione.
I
provvedimenti concernenti la perdita di qualifica di socio vengono deliberati
dal C.D.
Art. 11. Perdita della qualità di socio per esclusione: il socio può essere
escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art.
9 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale
all'associazione stessa.
L'esclusione deve essere comunicata a mezzo lettera al socio, assieme alle
motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci
nella prima riunione utile.
Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione,
non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto
alcuno sul patrimonio dell'associazione.
L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata
dall'Assemblea, nei seguenti casi: indisciplina e/o comportamenti scorretti
ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti
interni; inattività prolungata.
Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso può fare ricorso al
Collegio dei Probiviri il quale delibererà in merito, nella sua prima seduta.
Quota associativa
Art. 12. L'assemblea ordinaria determina per ogni anno, su proposta del
Consiglio Direttivo, le quote associative dovute dai soci. E' facoltà degli
stessi effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli minimi richiesti
I
versamenti delle quote e i contributi associativi sono considerati a fondo
perduto e quindi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Organi sociali
Art. 13. Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea dei Soci; b) il
Consiglio Direttivo; c) il Collegio dei Revisori dei Conti; d) il Collegio dei
Probiviri.
Tutte le cariche sociali sono elettive, secondo il principio del voto singolo di
cui all'art. 2532, II comma del Codice Civile.
Art. 14. I componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o
remunerazione ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro
carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.
Assemblea
Art. 15. L'assemblea è organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i
soci. E' presieduta di norma dal Presidente che la convoca almeno una volta
all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio (30/4 dell'anno
successivo), ogni qualvolta lo ritenga necessario il consiglio direttivo, quando
ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. Per convocare
l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e
l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione,
eventualmente da tenersi anche nello stesso giorno.
Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti
i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota. Ogni socio ha
diritto ad un voto ai sensi dell'art. 2352, 2° comma C.C. La convocazione
dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria avviene mediante avviso scritto
via e-mail a tutti gli associati, anche se sospesi o in attesa di giudizio sul
ricorso all'Assemblea, almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza
(per soci sprovvisti di e-mail, si prevede l'invio di lettera non raccomandata);
avviso apposto sul sito Internet dell'associazione (laddove attivato) almeno 20
giorni prima. Gli avvisi di convocazione devono contenere il giorno, l'ora e la
sede della riunione oltre all'ordine del giorno con i punti oggetto del
dibattimento.
L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea
convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede
legale o lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio. È
ordinaria in tutti gli altri casi.
Le votazioni sono espresse con voto palese (alzata di mano), tranne quelle su
problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone, l'elezione delle
cariche sociali, o quando l'assemblea lo ritenga opportuno in cui si procede
mediante voto a scrutinio segreto su scheda. Ogni socio ha diritto di esprimere
un solo voto. Non è consentita l'espressione del voto per delega o per
corrispondenza.
Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro
responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Di ogni Assemblea verrà redatto il relativo verbale. Le discussioni e le
deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un
verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea
appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e
dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del
Presidente o nella sede dell'associazione. Le deliberazioni sono immediatamente
esecutive.
Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a
proprie spese, una copia.
Art. 16. L'assemblea ordinaria
L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la
maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto e le sue deliberazioni sono
prese a maggioranza dei voti; Mentre in seconda convocazione è valida la
deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti
L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: determinare la quota associativa
annua e il termine ultimo per il loro versamento; discutere ed approvare il
bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo annuale predisposti dal
Direttivo; definire il programma generale annuale di attività; proporre
iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi; determinare il numero
dei componenti del Consiglio Direttivo; eleggere i membri del Consiglio
Direttivo; nominare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti; nominare i
componenti del Collegio dei Probiviri; discutere ed approvare le proposte di
regolamento predisposte dal Consiglio Direttivo per il funzionamento
dell'Associazione; esaminare i ricorsi sulle mancate ammissioni di nuovi soci;
decidere sulla decadenza dei soci ai sensi degli artt. 10 e 11 del presente
statuto; decidere sui ricorsi presentati dai soci esclusi dopo aver acquisito il
parere del Collegio dei Probiviri; ratificare le esclusioni dei soci; deliberare
sulle responsabilità degli amministratori; discutere e deliberare sugli
argomenti posti all'Ordine del Giorno.
Art. 17. L'assemblea straordinaria
L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la
presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4
dei soci.
Consiglio
Direttivo
Art. 18. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione
dell'Associazione, di conseguenza pone in essere ogni atto esecutivo necessario
per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o
per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo ha un numero di componenti da 3 a 9, nominati
dall'Assemblea; dura in carica 3 esercizi ed i suoi componenti sono
rinnovabili.
Art. 19. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia
materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei
consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.
La convocazione è fatta a mezzo e-mail almeno 10 giorni prima della riunione. Le
deliberazioni sono valide quando interviene la maggioranza dei consiglieri. Le
deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono
palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.
Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo (C.D.) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria
amministrazione; elegge nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente e li
revoca per fondati motivi; nomina il Tesoriere e il Segretario; propone
all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli
organi sociali; predispone all'Assemblea il programma annuale di attività; cura
l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea; redige annualmente la relazione, il
rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso (da cui devono
risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e
voci analitiche), nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso e li
sottopone all'approvazione dell'Assemblea; conferisce procure generali e
speciali; assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni,
qualifiche e retribuzioni; riceve le domande di adesione di nuovi soci che
accoglie o rigetta; ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal
Presidente; delibera i provvedimenti di perdita di qualifica di socio, di cui
all'art. 10; delibera i provvedimenti di esclusione, di cui all'art. 11, da
sottoporre a ratifica assembleare.
In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più amministratori, il
Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non
eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri
da sostituire.
Il Presidente
Art. 20. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso
della firma sociale. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a
qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e
procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità
giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte
dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In
casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli
alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per
fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde
personalmente il Presidente.
Il Presidente è coadiuvato dal Vicepresidente che lo sostituisce in caso di
impedimento, assenza o revoca. Il Presidente rimane in carica per la durata di
3 esercizi ed è rieleggibile, con le stesse modalità previste per il Consiglio
Direttivo.
Il Tesoriere
Art. 21. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e
finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei
libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla
base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Visti i compiti affidati, al
Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi
compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di
traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire
ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi
statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi
il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.
Il Segretario
Art. 22. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle
sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati
alla sua custodia unitamente al libro soci. E' altresì responsabile del
trattamento dei dati personali di cui alla Legge 675/96.
Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 23. Il collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo
amministrativo-finanziario. Esso è formato da tre membri effettivi e due
supplenti nominati dall'Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza
e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione. Il collegio
rimane in carica 3 esercizi ed è rieleggibile.
Il Collegio dei Revisori, almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta
delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica i
bilanci consuntivo e preventivo e presenta all'Assemblea dei soci una relazione
scritta relativamente ad essi.
Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in
apposito libro.
Collegio dei Probiviri
Art. 24. Il collegio dei Probiviri costituisce l'organo interno di garanzia per
giudicare su eventuali ricorsi, nonché quello di amichevole compositore nel caso
di liti all'interno dell'Associazione.
I
Probiviri sono nominati dall'Assemblea in un numero di tre, durano in carica 3
esercizi e sono rieleggibili per non più di 2 mandati consecutivi. La carica di
Proboviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o di
Revisore dei Conti. I compiti del Collegio dei Probiviri sono: decisione, senza
formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di
qualche socio, per controversie interne all'Associazione; il loro lodo arbitrale
è inappellabile; parere obbligatorio, ma non vincolante, sull'esclusione dei
soci che sono stati deferiti dal CD nei casi previsti dall'art. 11.
Patrimonio - Esercizio sociale - Bilancio
Art. 25. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, unitamente alla relazione scritta
del Collegio dei Revisori presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria:
la relazione morale; il Bilancio o il rendiconto economico e finanziario
dell'esercizio trascorso, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i
lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.
Entrate e Patrimonio sociale
Art. 26. Per la realizzazione degli scopi istituzionali l'Associazione dispone
delle seguenti entrate:
quote associative e contributi dei simpatizzanti; contributi di privati, dello
Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche
finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
donazioni e lasciti testamentari; entrate derivanti da prestazioni di servizi
convenzionati; proventi della cessione di beni e servizi agli associati e a
terzi, anche lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte
in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento
degli obiettivi istituzionali; entrate derivanti da iniziative promozionali
finalizzate al proprio finanziamento; entrate derivanti da eventuali attività
commerciali e produttive marginali; ogni altra entrata compatibile con
l'associazionismo di promozione sociale.
I
proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli
associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà
essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
Art. 27. Il patrimonio sociale potrà essere costituito da: beni immobili e
mobili;
azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati; donazioni, lasciti o
successioni; altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
Art. 28. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti,
nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.
Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte
di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.
Scioglimento dell'Associazione
Art. 29. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si
riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 15 del presente Statuto. In
caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso avvenga, il patrimonio
dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra Associazione
con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di
controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662,
salva diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere
distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
Norma finale
Art. 30. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale
dell'Associazione.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai regolamenti
interni, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia
nonché alle norme del Codice Civile.
Gallarate, 09.07.2003